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Nulla osta per volo da diporto sportivo: i pregiudizi di polizia fondamento del giudizio di inaffidabilità.

Pubblicato il 26/01/2017 – N. 00011/2017 REG.PROV.CAU. -N. 00020/2017 REG.RIC.        

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 20 del 2017, proposto dal signor XX a, rappresentato e difeso dall’avvocato YY, con domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, ….

contro

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del decreto, Cat. …..°/2016, emesso dal Questore di Reggio Calabria in data ….. 2016, con cui è stata respinta l’istanza di rilascio del nulla osta per volo da diporto sportivo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 il referendario Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;

Considerato ad un esame sommario, proprio della fase cautelare che le dedotte censure non inducono ad un esito favorevole del giudizio in quanto:

– dagli atti di causa risultano nei confronti del ricorrente pregiudizi di polizia che possono ragionevolmente fondare il giudizio di inaffidabilità espresso da parte della amministrazione;

– la sospensione della licenza impedisce al titolare lo svolgimento di attività ludico ricreativa che non integra i presupposti del periculum in mora dedotto a fondamento della domanda cautelare;

Ritenuto di disporre in ordine alle spese come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria respinge la domanda cautelare.

Condanna il ricorrente al pagamento nei confronti del Ministero dell’Interno delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 500,00 oltre accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Filippo Maria Tropiano, Referendario

Angela Fontana, Referendario, Estensore