Massime
Appartengono alla cognizione del giudice ordinario: 1. l’impugnativa delle graduatorie permanenti o ad esaurimento del personale docente (rientrante nella categoria del c.d. pubblico impiego privatizzato ex art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165); 2. le controversie in materia di gestione delle graduatorie per la stipula di contratti a tempo determinato; 3. l’impugnativa delle procedure relative alla formazione, all’aggiornamento ed alla gestione delle graduatorie permanenti o ad esaurimento. Appartiene alla cognizione del giudice amministrativo, invece, solo la parte procedimentale, ossia quella relativa ai concorsi pubblici. (Massima non ufficiale a cura dell’Avv. Leo Stilo)
Pubblicato il 02/01/2017 – N. 00002/2017 REG.PROV.COLL. – N. 00800/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 800 del 2016, proposto da:
xxx, rappresentato e difeso dall’avv. yyyyy con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. ….
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui Uffici, in via del Plebiscito n. 15, ha legale domicilio;
Liceo …….., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito;
per l’annullamento
della mancata assegnazione per l’a.s. 2016/2017 del posto sull’area “AR 12” o su area mista presso il Liceo …..
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del M.I.U.R.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2016 la dott. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, assistente amministrativo alle dipendenze del Ministero intimato con contratto di lavoro a tempo determinato, insorge avverso la mancata individuazione quale destinatario di proposta di assunzione, sempre a tempo determinato, nel profilo di assistente amministrativo, per l’anno scolastico 2016/2017, in sede di scorrimento delle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D. Lgs. n. 297/199 e chiede l’adozione di una pronuncia giurisdizionale dichiarativa del relativo diritto all’assunzione.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice adito a favore del G.O. e, nel merito, l’infondatezza del gravame, invocandone la reiezione.
La causa viene ritenuta per la decisione alla Camera di Consiglio del 13 dicembre 2016.
2. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
La controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, competente a conoscere delle controversie relative all’impugnativa delle graduatorie permanenti o ad esaurimento del personale docente, il quale rientra nella categoria del c.d. pubblico impiego privatizzato (art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165).
Solo la parte procedimentale riguardante i concorsi pubblici appartiene alla cognizione del giudice amministrativo in funzione di giudice dell’interesse legittimo.
La giurisdizione del giudice ordinario rimane ferma anche laddove si controverte in materia di gestione delle graduatorie per la stipula di contratti a tempo determinato.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, le procedure relative alla formazione, all’aggiornamento ed alla gestione delle graduatorie permanenti o ad esaurimento non si configurano come procedure concorsuali.
Le controversie in materia, pertanto, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario poiché vengono in considerazione atti assunti dalla pubblica Amministrazione con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, ai sensi dell’art. 5, II comma, del D. Lgs. n. 165/2001 (in tal senso, ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III bis, 11 dicembre 2015, n. 13881; Cass., Sez. Un., 16 dicembre 2013, n. 27991).
In accoglimento della omogenea eccezione formulata dall’Avvocatura, il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito a favore del giudice ordinario, dinanzi al quale, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., la controversia andrà riassunta nel termine perentorio di tre mesi da passaggio in giudicato della presente sentenza, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore del M.I.U.R., che liquida nella misura di euro 1.000.00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Angela Fontana, Referendario
Donatella Testini, Referendario, Estensore