In sede di valutazione della presenza dei presupposti cautelari, la presenza di un pregresso divieto di accesso (DASPO) impedisce di apprezzare una eventuale prognosi positiva in termini di fumus e periculum in mora.
Pubblicato il 12/01/2017 – N. 00005/2017 REG.PROV.CAU. – N. 00859/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 859 del 2016, proposto da:
xxx, rappresentato e difeso dagli avvocati …….., domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria T.A.R. in Reggio Calabria, viale Amendola, 8/B;
contro
Questore della Provincia di Reggio Calabria e Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento DASPO emesso da Questore di Reggio Calabria in data ….. /…/… a carico del ricorrente e notificato in data…./…./…, con cui il Questore vietava per il periodo di anni 5 (cinque) dalla data odierna, “di accedere agli stadi o agli impianti sportivi dove si svolgono tutte le manifestazioni sportive nella quali sia impegnata a qualsiasi titolo la compagine calcistica “YYY” nonché dove si svolgono incontri di calcio di qualsiasi serie e categoria, partite amichevoli, partite giocate dalla Squadra Nazionale d’Italia, nonché partite di Coppe Nazionali ed Europee e manifestazioni sportive calcistiche che, a qualsiasi titolo, avranno luogo. Il divieto è esteso per lo stesso arco temporale ai luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle sopra citate manifestazioni sportive.
Il provvedimento in questione prescriveva, inoltre, al XX l’obbligo di presentarsi in occasione di manifestazioni sportive in cui sia impegnata a qualsiasi titolo la squadra calcistica “YYY” presso il posto di polizia indicato, mezz’ora dopo l’inizio del primo tempo e mezz’ora dopo l’inizio del secondo tempo delle sopra menzionate manifestazioni, per la durata di anni 5 a partire dalla prima gara successiva alla notifica del presente provvedimento”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Questore della Provincia di Reggio Calabria e del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che la domanda cautelare non appare sorretta dal prescritto requisito del fumus;
Rilevato invero che proprio la violazione specifica commessa dall’istante impedisce di apprezzare una eventuale prognosi favorevole;
Considerato che le giustificazioni addotte dal ricorrente non paiono plausibilmente valutabili, stanti, da una parte, la pregnanza del divieto pregresso di accesso (come disposto dal DASPO precedentemente emesso a carico del XX medesimo), dall’altra, la evidente percorribilità di condotte alternative onde portare il defribillatore presso l’impianto sportivo de quo;
Ritenuto dunque di respingere la domanda cautelare, non dandosi neppure una situazione di qualificato periculum;
Rilevati i presupposti per compensare le spese della fase tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria rigetta la domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Referendario, Estensore
Donatella Testini, Referendario