L’ordinamento giuridico italiano presenta numerose lacune in materia di bioetica; i motivi di questa inerzia possono essere rintracciati probabilmente nelle difficoltà insite nella stessa materia trattata.
Nel momento in cui il legislatore interveniene in materia di bioetica, ritorna angosciante, a modesto parere dello scrivente, il dilemma: quali criteri, in concreto, devono fungere da parametro di riferimento per un’opera di produzione normativa su questi temi ?
La risposta, per un giurista, è obbligatoriamente indirizzata, in un ordinamento giuridico a Costituzione rigida qual è quello italiano, ai principi della Costituzione.
La nostra Grundnorm introduce un rigido criterio gerarchico, oltre che di competenza, di ripartizione delle fonti di produzione del diritto[1]; per questo motivo dalla Costituzione, parlando di diritto, non si può prescindere e ad essa devono potersi ricondurre, raffrontare[2], le varie norme poste dalle fonti subordinate[3].
Si deve, inoltre, tenere presente che in una moderna liberal-democrazia[4] non si può imporre come condizione d’appartenenza ad essa un credo religioso, filosofico o etico, ma, se si esamina l’essenza stessa di una comunità e di un popolo, ci si rende conto dell’esigenza di trovare dei valori comuni su cui fondare una convivenza, esprimendo in tal modo il senso di appartenenza ad una comunità, ad uno Stato.
Nel nostro ordinamento giuridico questi principi sono scolpiti nella Costituzione, concretizzazione formale e materiale del nostro contratto sociale. Ogni discorso in tema di bioetica dovrà essere inquadrato, quindi, entro questi valori comuni espressi dialetticamente attraverso le norme costituzionali. Tali valori dovranno riempire di significato il libero e responsabile comportamento del legislatore agente ogni qual volta si opera su temi di bioetica.
Planando sulla Carta fondamentale, senza alcuna pretesa di completezza, si scorgono i pilastri portanti dell’intero ordinamento giuridico italiano. La scelta fatta dal legislatore costituente è rivoluzionaria, copernicana: al centro di ogni discorso sull’universo del diritto è posta la persona, identificata come un complesso di aspettative biologiche e psicologiche. La Costituzione del 1948 è il sintomo più chiaro di una svolta epocale attuata sulle ceneri di un autoritario e terribile modo di pensare e d’agire. Il contenuto di alcune Convenzioni internazionali su temi così importanti, si pensi ad esempio alla Convenzione di Oviedo, entrando a fare parte del nostro ordinamento, si devono adattare ai principi che sul tema specifico sono indicati in Costituzione.
In estrema sintesi si devono tenere presente:
a. il principio personalistico[5] che ” comporta l’affermazione del primato dell’uomo come valore etico in sé, …con il conseguente ripudio di ogni possibile strumentalizzazione della persona umana”6];
b. il principio della salvaguardia della dignità della persona umana[7] che si concretizza nella “dignità che spetta all’uomo di per se stesso, indipendentemente dal valore disvalore dei suoi atti”[8];
c. il principio dell’eguaglianza che “fa divieto di discriminazioni in ragione dei diversi stadi della vita umana od in ragione delle diverse condizioni personali e sociali”[9];
d. il principio di relazionalità e coesistenzialità visto che la Costituzione considera l’uomo “…non come singolo, nella sua nuda ed esclusiva individualità dinnanzi allo Stato, bensì , all’interno della fitta trama di relazioni sociali, in cui egli…vive, opera, si realizza, “diviene””[10];
e. il principio di solidarietà e il principio del consenso ai trattamenti sanitari, “che ponendo un limite generale ai trattamenti sanitari obbligatori garantisce l’autodeterminazione del soggetto in ordine alla propria salute”[11];
f. il principio, infine, della libertà di coscienza, “…caput e fundamentum di tutte le facoltà discendenti dal diritto di libertà religiosa…”[12].
L’ordinamento giuridico internazionale, generale e pattizio, trova una via d’accesso nel diritto italiano, artt. 10 e 11 Cost., tramite due strumenti di adattamento del diritto internazionale: il procedimento ordinario e i procedimenti speciali[21]. Questa “apertura” all’ordinamento internazionale ha un riflesso importante sui c.d. diritti inviolabili perché indice del carattere aperto dell’articolo 2 Cost. che li riconosce e garantisce.
[1] CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale,cap. II, L’ordinamento Costituzionale Italiano, 6ª ed., Padova, 1993,228.
[2] CRISAFULLI, Principio di legalità e “giusto procedimento”, in Giur.cost., 1962, 131.
[3] CRISAFULLI,, Lezioni di diritto costituzionale, op. cit., 69.
[4] Per una panoramica delle problematiche di cui è portatrice questa definizione si consiglia la lettura:D’ATENA, Lezioni tematiche di diritto costituzionale, Roma, 1996,5 ss.; SARTORI, Democrazia e definizioni, Bologna, 1957; SARTORI, Democrazia. Cosa è, Milano,1993.
[5]Sul piano strettamente giuridico si concretizza nel principio di indisponibilità della persona umana: artt. 2, 3, 13, 27, 32 della Costituzione; artt. 50, 579, 580, 593, 642 del codice penale; art. 5 del codice civile. Sul tema: MANTOVANI, Le manipolazioni genetiche: profili penali, in AA.VV., Manipolazioni genetiche e diritto, Milano,1986, 227 ss.; OCCHIOCUPO, Liberazione e promozione umana. Unità di valori nella pluralità di posizioni, Milano, 1988; DE CUPIS, Integrità fisica (diritto alla), in Enc. Giur., XVII, 1989; MORTATI, La tutela della salute nella Costituzione italiana, in Riv.inf.,1961, 2; MANTOVANI, I delitti contro la persona, Cedam,1995, 70 ss.
[6] DALLA TORRE, Bioetica e diritto, Torino,1993, 39.
[7] BARTOLOMEI, La dignità umana come concetto e valore costituzionale, Torino, 1987; D’AGOSTINO, Bioetica, III ed. ampliata, Torino, 1998, 71 ss..
[8] COTTA, Il diritto naturale e l’universalizzazione del diritto, in Justitia, 1991, 10.
[9] DALLA TORRE, Bioetica e diritto, Torino, 1993, 43.
[10] DALLA TORRE, Bioetica e diritto, op.cit.,44. In argomento: CAPOGRASSI, L’esperienza in concreto, in Opere, III, Milano, 1959, 250; per una lucida visione del «diritto come relazione» D’AGOSTINO, Filosofia del diritto, Torino, 1993, 9ss.
[11] DALLA TORRE, Bioetica e diritto, op.cit., 52; VARANI, I trattamenti sanitari tra l’obbligo e consenso ( Il punto della situazione), in Archivio Giuridico, 1991, fasc. 1, 89 ss..
[12] FINOCCHIARO, Diritto ecclesiastico, III ed., Bologna, 1990,139; DALLA TORRE, Bioetica e diritto, op.cit., 57 ss; DALLA TORRE, Il primato della coscienza. Laicità e libertà nell’esperienza giuridica contemporanea, Roma, 1992, 99 ss..