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E se fosse l’ora delle banche di “Dio” ?

Dare ai bisognosi ciò che è loro necessario è restituire il dovuto, non dare del nostro.
Si tratta di un debito di giustizia, non di un’opera di misericordia.

Gregorio Magno

 

Il sistema finanziario islamico: un’alternativa in via di espansione.

Il sistema finanziario islamico, inteso come il complesso delle strutture bancarie operanti nel rispetto delle norme dettate dal Corano, ha raggiunto una dimensione di estrema rilevanza strategica

Le c.d. banche islamiche sono tradizionalmente presenti nel Medio Oriente e nei Paesi Arabi, dove il loro numero è in costante aumento. Negli ultimi anni anche in Europa e nella stessa Italia si è iniziato a parlare dell’esigenza di un sistema bancario osservante i dettami della legge islamica. Già oggi molti colossi bancari europei  propongono ai clienti alcuni prodotti finanziari islamici. Si deve aggiungere, per avere un’esatta dimensione del fenomeno, che esistono da diverso tempo banche esclusivamente islamiche negli Stati Uniti e nel Regno Unito come per esempio Islamic Bank of Britain, the European Islamic Investment Bank, e Lariba Bank in California. Particolarmente rappresentativo di una realtà economica divenuta ormai strategica nell’ambito dell’economia mondiale è il conio degli “Indici islamici”: FTSE Global Islamic Index Series e Dow Jones Islamic Market Indexes. Il primo, FTSE International,  “è stato costituito nel 1999 come la prima vera serie globale di indici islamici, allo scopo di analizzare i rendimenti delle principali compagnie le cui attività aderiscono ai principi della Sharia islamica”[1]. Il secondo, Dow Jones, “ha creato un gruppo di indici azionari per investitori che vogliono investire conformemente ai principi della finanza islamica[2].

 

Alle origini delle “banche islamiche”.

Il sistema di banche islamiche nasce e si sviluppa negli anni 70, in quegli anni viene istituita l’Organizzazione della Conferenza Islamica[3], un’organizzazione internazionale con una delegazione permanente presso le Nazioni Unite, rappresentante 57 paesi del Medio Oriente, Africa, Asia Centrale e del Subcontinente indiano. L’organizzazione, fondata a Rabat, in Marocco, il 25 settembre 1969, ha come finalità la salvaguardia degli interessi e lo sviluppo delle popolazioni musulmane nel mondo[4]. Nel  congresso del 1974 a Lahore (Pakistan), l’O.C.I. decise di fondare la BID, Banca Islamica di Sviluppo, con sede a Gedda (Arabia Saudita), come strumento per finanziare gli aiuti reciproci[5].

La Banca Islamica di Sviluppo[6] può essere definita come un’Agenzia Multilaterale di Sviluppo. L’istituzione è nata in conformità alla dichiarazione d’intenti adottata dalla conferenza dei Ministri delle Finanze dei Paesi musulmani che si è tenuta a Jeddah, Arabia Saudita, nel Dicembre del 1973.

Gli obiettivi principali della Banca Islamica di Sviluppo sono di promuovere il processo di sviluppo economico ed il progresso sociale dei Paesi membri e delle comunità musulmane, sia individualmente che collettivamente, in conformità con i principi della legge islamica[7].

 

Usura: il divieto che obbliga a pensare.

E’ necessario ribadire che “con l’espressione “banche islamiche” non si fa riferimento tutti gli istituti di credito aventi sede nei paesi islamici, né a tutte le loro filiali operanti all’estero, ma solamente alle banche che scelgono di operare attenendosi alle prescrizioni religiose della Šarî’a,”[8]

Nel diritto islamico vige una disapprovazione di carattere generale nei confronti del prestito ad interesse. “…Quel che voi prestate a usura perchè aumenti sui beni degli altri, non aumenteranno presso Dio. Ma quello che date in elemosina vi sarà raddoppiato[9]

Il ribà è definito come “un vantaggio patrimoniale senza corrispettivo stipulato a favore di una delle due parti contraenti nello scambio di due prestazioni di natura pecuniaria[10] Si tratta di una disapprovazione presente nelle grandi religioni monoteistiche e che nell’islam è ancora oggi presente in modo rigido e fedele al suo dettato originario.

In particolare per quello che concerne la proibizione del ribà, il Corano prevede che “Coloro che praticano l’usura, il dì della resurrezione sorgeran dai sepolcri come che è reso epilettico dal contatto di Satana (…) Dio ha permesso la compravendita e ha proibito il ribà[11]

Per questo motivo, il diritto islamico affronta l’argomento cercando di arginare il fenomeno dell’assunzione dei debiti con istituti tesi a garantire e tutelare il debitore. Tuttavia, come mette in evidenza Nicola Fiorita “nel Corano, comunque, il termine ribà sembra assumere un significato per certi versi differente a seconda che l’aumento (l’accrescimento economico) sia riferito ai rapporti debitori-creditori ovvero sia conseguente ad uno scambio di beni o alla prestazione di un servizio. Sulla base di questa distinzione, alcuni autori hanno distinto i due tipi di ribà, dichiarando lecito il secondo e proibito il primo[12].

La necessità di adeguare il sistema finanziario islamico alle sempre più numerose transazioni commerciali ha indotto i giuristi islamici a compiere una cospicua opera di interpretazione al fine di trovare una via d’uscita al problema senza violare la sostanza del precetto religioso/norma.

Tra i ritrovati giuridici maggiormente diffusi vi è la mukhatara che si sostanzia in una doppia vendita: “il futuro debitore vende un bene in contanti al futuro creditore e subito dopo lo ricompra da lui ad una cifra maggiore che pagherà in un momento successivo e prefissato[13].

Il Corano vieta in modo tassativo, quindi, il pagamento di interessi e ripudia il fondamento di un rimborso di una somma superiore a quella prestata. In questa prospettiva il prestito è lecito solo se attraverso di esso si finanzia un investimento partecipandone oltre che ai profitti ai rischi. E’ lecito, ad esempio, perseguire il profitto attraverso degli accordi il base ai quali il detentore dei capitali decida di finanziare il socio operante subordinando tale investimento all’accordo con quest’ultimo in merito alla partecipazione agli utili (mudaraba). Altra figura contrattuale lecita è il musharaka, ossia un accordo di compartecipazione. In tale contratto tutte le parti contribuiscono al finanziamento di uno specifico affare concordando in anticipo la percentuale dei profitti. Si deve puntualizzare che le perdite sono divise secondo le quote di partecipazione al progetto.

 

Dal Monte di Pietà alla Banca dei poveri

Nell’ambito della disciplina e dei principi posti alla base dell’istituzione delle banche islamiche vi è il comune ripudio etico/giuridico verso il generale disinteresse del creditore per le sorti del debitore. Il guadagno del creditore diviene illecito, “interesse”, quando è slegato dal successo o meno dell’iniziativa del debitore. Guadagnare sempre e comunque anche in situazioni in cui il debitore ha subito delle forti perdite non dovrebbe rispecchiare solo lo spirito della legge islamica ma anche e soprattutto dovrebbe essere alla base di quella scacchiera di principi e diritti di una qualunque società civile. Anche l’economia come ogni altro aspetto della vita dell’uomo dovrebbe essere specchio del principio di uguaglianza/ equità e solidarietà/ giustizia .

Da questo punto di vista, nonostante un ovvio scetticismo occidentale che potrebbe aprioristicamente indurre a non considerare adeguatamente la realtà delle banche islamiche, i principi sui quali si basano queste coraggiose iniziative economiche possono rappresentare con i dovuti accorgimenti e i dovuti adeguamenti alla tradizione degli ordinamenti giuridici occidentali un’alternativa o quantomeno un pensiero diverso su cui ragionare e sviluppare un discorso costruttivo utile[14].

Nella storia recente si possono rinvenire degli esempi di banche che si sono ispirate ai principi appena citati e che hanno riscosso un inaspettato e travolgente successo.  Tra le diverse forse le più conosciute sono le c.d. banche dei poveri[15]. Si tratta di istituti bancari che operano nel campo della microfinanza, ovvero nell’erogazione di servizi finanziari caratterizzati da importi unitari molto bassi a soggetti che il settore bancario tradizionale considera “non solvibili”.

 

Tra i primi istituti bancari di questo genere vi è la Grameen Bank[16] fondata nel 1976 in Bangladesh da Muhammad Yunus[17], economista bengalese, ideatore e realizzatore del microcredito, vincitore del premio Nobel per la Pace 2006.

Muhammad Yunus è partito da una semplice constatazione: nei Paesi in via di sviluppo sono sufficienti piccole quantità di denaro per avviare un’attività e/o migliorarla. Le banche dei poveri sono rivolte a  fasce di popolazione (piccoli artigiani, piccoli commercianti, piccoli coltivatori, …), che sarebbero altrimenti costrette, per l’assenza di un sistema finanziario che offra loro un accesso equo al credito bancario, a rivolgersi al mercato nero del credito, all’usura. Il tasso di restituzione dei prestiti erogati è, in media, del 99%; con gli utili conseguiti la banca paga gli stipendi degli impiegati ed allarga ulteriormente il giro dei prestiti[18].

La difficile situazione dell’economia mondiale testimonia che bisogna ridistribuire con maggiore equità sociale le risorse.

…e se fosse l’ora di un’economia globalmente più attenta ai bisogni dei più deboli ?

…e se fosse l’ora delle banche di Dio ?

[1]S. Masullo, FINANZA ISLAMICA in atti convegno “Fare impresa per gli stranieri in Italia”, Bologna 21 maggio 2005 (www.animi.org)

[2]S. Masullo, FINANZA ISLAMICA in atti convegno “Fare impresa per gli stranieri in Italia”, Bologna 21 maggio 2005 (www.animi.org)

[3]Voce Organizzazione della Conferenza Islamica in Wikipedia (http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_ della_Conferenza_Islamica)

[4]www.wikipedia.org

[5]S. Masullo, FINANZA ISLAMICA in atti convegno “Fare impresa per gli stranieri in Italia”, Bologna 21 maggio 2005 (www.animi.org)

[6]Per approfondimenti si rinvia al sito ufficiale dell’Islamic Development Bank: www.isdb.org .

[7]Voce Islamic Development Bank in Wikipedia  (http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_Development_Bank)

[8]G. LIPPA – Realtà operativa delle banche islamiche, in IURA ORIENTALIA II (2006), 110-127

[9]Corano XXX, 38-39.

[10] J. Schacht, Introduzione al diritto mussulmano, 154

[11]Corano II, 275. Il ribà può essere inteso, in un significato più ampio, come un vantaggio patrimoniale senza corrispettivo.

[12] N. Fiorita, L’Islam spiegato ai miei studenti, Firenze, 2006, 103.

[13] N. Fiorita, L’Islam spiegato ai miei studenti, Firenze, 2006, 104.

[14]In Italia, attorno al XV sec., si è sviluppata un’esperienza estremamente interessante che sfociò nella costituzione dei “Monte di Pietà” per fare fronte alle esigenze delle fasce più povere. Tali istituti nacquero su iniziativa dei Francescani con lo specifico obiettivo di erogare prestiti di entità esigua in cambio di un pegno.

[15]Yunus Muhammad (Curatore Jolis A. – Traduttore Dornetti E. ), Il banchiere dei poveri, 2003, 5 ed., Editore Feltrinelli.

[16]Per maggiori informazioni sulla storia e sulle prospettive future di questa particolare banca si rinvia al sito ufficiale www.grameen-info.org .

[17]Si rinvia al sito della fondazione per maggiori informazioni bibliografiche : http://muhammadyunus.org/

[18]Yunus Muhammad (Traduttore Anelli P.), Un mondo senza povertà, 2008,  Editore Feltrinelli; Yunus Muhammad (Curatore Jolis A. – Traduttore Dornetti E. ), Il banchiere dei poveri, 2003, 5 ed., Editore Feltrinelli.

 


Articolo pubblicato su: rivista cartacea Il Nuovo Diritto, Roma, n. 3-4, 2008; Rivista Giuridica ALTALEX il 7-8.2008

Articolo in versione originale pdf… e se fosse l’ora delle banche di Dio